Per Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (noto anche con l’acronimo TUSL, col quale per brevità viene spesso citata la normativa) si intende, nell’ambito del diritto italiano, l’insieme di norme contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che – in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 – ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Il nuovo Testo unico ha previsto l’abrogazione (con differenti modalità temporali) delle seguenti normative:
– D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
– D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164
– D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64
– D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277
– D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
– D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493
– D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
– D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 187
– Art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2006 n. 248
– Artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123
Il D. Lgs 81/2008 è formato da 306 articoli, suddivisi nei seguenti titoli:
– Titolo I – (art. 1-61)
o Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
– Titolo II (art. 62-68)
o Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
– Titolo III (art. 69-87)
o Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
– Titolo IV (art. 88-160)
o Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
– Titolo V (art. 161-166)
o Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
– Titolo VI (art. 167-171)
o Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
– Titolo VII (art. 172-179)
o Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
– Titolo VIII (art. 180-220)
o Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
– Titolo IX (art. 221-265)
o Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni)
– Titolo X (art. 266-286)
o Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)
– Titolo XI (art. 287-297)
o Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)
– Titolo XII (art. 298 – 303)
o Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
– Titolo XIII (art. 304 – 306)
o Disposizioni finali
La struttura della legge è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.
Al testo degli articoli del decreto sono stati aggiunti altri 51 allegati tecnici che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più importanti emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi.
In ambito legislativo, la denominazione Testo Unico è tra l’altro erronea, in quanto la sicurezza è di competenza esclusiva delle Regioni, all’art.1 comma 2 si sottolinea la clausula di cedevolezza di questo Decreto Legislativo, ovvero nel caso in cui un soggetto con competenza in materia di sicurezza (regioni) legiferi in opposizione al D.Lgs. 81/08, esso viene a decadere sul territorio di competenza dell’organo legiferante.
Integrazioni [modifica]
Il D. Lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosidetto “decreto correttivo” sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.
È necessario ricordare, infine, che Il TESTO UNICO va altresì coordinato, ai fini della valutazione dei rischi incendio e la redazione del piano di emergenza, con il D.M. 10 marzo 1998 recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro e con il D.M. 9 marzo 2007 recante, invece, criteri per la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette a al controllo del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Scarica i documenti:
D. Lgs. 81/08 integrato con D.Lgs 106/09
D.M. 9 Marzo 2007
D.M. 10 Marzo 1998