A cura del Dott. Fabrizio Allegrini – Consulente per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
NASCITA DEL TESTO UNICO
Il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 nasce come: “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 123 del 3 agosto 2007 (cosiddetta LEGGE BIAGI), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Legge 123/07
(Art. 1) Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Precedentemente al D. Lgs. 626/94 e al successivo D. Lgs. 81/08, che di fatto lo abroga, esisteva già un quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e di responsabilità civile e penale, ancora oggi ripreso in caso di difficile controversia.
In generale: PRINCIPI COSTITUZIONALI, PRINCIPI CIVILISTICI e PRINCIPI PENALISTICI in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
PRINCIPI COSTITUZIONALI
Costituzione Italiana (1948)
(Art. 1)
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
(Art. 32)
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
(Art. 35)
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
(Art. 41)
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
PRINCIPI CIVILISTICI
CODICE CIVILE (1942)
(Art. 2087) Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
PRINCIPI PENALISTICI
CODICE PENALE (1930)
(Art. 437) Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
DOLOSO = VOLONTARIO
(Art. 451) Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio , o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.
COLPOSO = INVOLONTARIO o AL DI LÀ DELLA VOLONTÀ
(Art. 589) Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
(Art. 590) Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
PERCHÉ TESTO UNICO ?
Con l’approvazione del nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state abrogate molte delle disposizioni vigenti in materia.
In specifico:
– DPR. 547 del 27 aprile 1955, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
– DPR. 303 del 19 marzo 1956, recante norme generali per l’igiene del lavoro (escluso Art. 64 riguardante le Ispezioni).
– DPR 164 del 7 gennaio 1956, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
– D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
– D.Lgs. 626 del 19 settembre 1994, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
– D.Lgs. 493 del 14 agosto 1996, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
– D.Lgs. 494 del 14 agosto 1996, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
– D. Lgs. 187 del 19 agosto 2005, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
– L. 223/06 Legge Bersani (Art. 36 bis comma 1 e 2).
– L. 123/07 Legge Biagi (Artt. 2, 3, 5, 6 e 7).
I 306 articoli, i XIII titoli e i LI allegati che costituiscono il decreto 81/08 raccolgono pressoché tutte le norme abrogate.
Appendice:
Non risulta abrogato il D. Lgs. 195/06 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici: Rumore)
Non risultano né abrogati e né recepiti alcuni Decreti del Presidente della Repubblica collegati al D.P.R. 547/55 quali:
D.P.R. 320/56 (lavori in sotterraneo)
D.P.R. 321/56 (lavori in cassoni in aria compressa)
D.P.R. 323/56 (lavori negli impianti telefonici)
D.P.R. 302/56 (fabbricazione e uso di esplosivi)
PRINCIPALI INNOVAZIONI
a) Avere a disposizione un unico testo in materia di sicurezza sul lavoro.
b) Aver normato la funzione dei preposti, per cui è previsto un apposito percorso formativo.
c) Aver rafforzato la formazione dei lavoratori, dei suddetti preposti, dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP, degli RLS.
d) Aver allargato la valutazione dei rischi a quelli legati allo stress da lavoro (obbligatorio dal 16 Maggio 2009).
e) L’introduzione della Delega di Funzioni (Art. 16, D. Lgs. 81/08).
Il riconoscimento dei modelli organizzativi, quali strumenti per meglio contribuire al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.
g) Aver incluso i lavoratori autonomi (lavoratori a progetto, a domicilio, etc.), e in seno alla formazione, aver considerato anche le fasce di lavoratori più deboli come i lavoratori stranieri.
h) Aver introdotto la possibilità, in caso di pericoli gravi ed imminenti, di sospendere l’attività di impresa.
i) Aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico Competente.
l) Aver previsto la possibilità di gestire la documentazione attraverso strumenti informatici, riducendo costi come quelli della carta ad esempio.
m) L’introduzione di nuovi requisiti per le imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili.
n) L’aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza e degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.
o) La revisione del sistema delle sanzioni per le figure interessate.
p) Annullamento dei contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (Art. 26).
INDICE E STRUTTURA D. Lgs. 81/08
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
SEZIONE II – VALUTAZIONE DEI RISCHI
SEZIONE III – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SEZIONE IV – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
SEZIONE V – SORVEGLIANZA SANITARIA
SEZIONE VI – GESTIONE DELLE EMERGENZE
SEZIONE VII – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
SEZIONE VIII – DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I – SANZIONI
SEZIONE II – DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO
TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(sostituisce l’abrogato D. Lgs. 494/96)
CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
SEZIONE I – CAMPO DI APPLICAZIONE
SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
SEZIONE III – SCAVI E FONDAZIONI
SEZIONE IV – PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
SEZIONE V – PONTEGGI FISSI
SEZIONE VI – PONTEGGI MOVIBILI
SEZIONE VII – COSTRUZIONI EDILIZIE
SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI
CAPO III – SANZIONI
TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(sostituisce l’abrogato D. Lgs. 493/96)
TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC)
TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (VDT)
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II – PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
CAPO III – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
CAPO V – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
CAPO VI – SANZIONI
TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
SEZIONE III – SORVEGLIANZA SANITARIA
CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
CAPO IV – SANZIONI
TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATI da I a LI
ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
ALLEGATO II
CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (Art. 10)
ALLEGATO III A
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
VISITA MEDICA PREVENTIVA
VISITA MEDICA
CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
CESSAZIONE DELL’INCARICO DEL MEDICO
ALLEGATO III B
INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA
CONTENUTI MINIMI
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE
5. PRIMO SOCCORSO
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.
PARTE I – REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
PARTE II – PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
2 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
4 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone
5 Disposizioni concernenti l’uso di determinate attrezzature di lavoro
6 Rischi per Energia elettrica
7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
8 Impianti ed operazioni di saldatura ossiacetilenica, ossidrica e simili
9 Macchine utensili per legno e materiali affini
10 Macchine per filare e simili
11 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili
ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE
ALLEGATO VIII
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1. Schema indicativo per l’inventario dei Rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale
2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale
3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale
RISCHI DA COPRIRE
RISCHI LEGATI ALL’ATTREZZATURA (rif. Punto 8.)
RISCHI LEGATI ALL’IMPIEGO DELL’ATTREZZATURA (rif. punto 9.)
ALLEGATO IX
NORME DI BUONA TECNICA
ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a)
ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all’articolo 100, comma 1
ALLEGATO XII
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all’articolo 99
ALLEGATO XIII
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario
2. Docce
3. Gabinetti e lavabi
4. Locali di riposo e di refezione
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
ALLEGATO XIII
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI
1. Porte di emergenza
2. Areazione
3. Illuminazione naturale e artificiale
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
5. Finestre e lucernari dei locali
6. Porte e portoni
7. Vie di circolazione
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili
ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PARTE TEORICA
PARTE PRATICA per complessive 24 ore
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
1. DISPOSIZIONI GENERALI
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ALLEGATO XVI
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
I. INTRODUZIONE
II. CONTENUTI
CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)
CAPITOLO III – i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
Descrizione sintetica dell’opera
Durata effettiva dei lavori
Indirizzo del cantiere
Soggetti interessati
ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVIII
VIABILITA’ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI
1. Viabilità nei cantieri
2. Ponteggi
3. Trasporto dei materiali
ALLEGATO XIX
VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI
1 – VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO
2 – VERIFICHE DURANTE L’USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI
ALLEGATO XX
A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI
B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
1. REQUISITI
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA
5. CONDIZIONI E VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
6. VERIFICHE
ALLEGATO XXI
ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA.
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 10 bis comma 4 del Titolo 100)
MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116 comma 4)
ALLEGATO XXII
CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.
ALLEGATO XXIII
DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE
ALLEGATO XXIV
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
2. MODI DI SEGNALAZIONE
3. INTERCAMBIABILITÀ E COMPLEMENTARITA’ DELLA SEGNALETICA
4. COLORI DI SICUREZZA
ALLEGATO XXV
PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI
1. Caratteristiche intrinseche
2. Condizioni d’impiego
3. Cartelli da utilizzare
ALLEGATO XXVI
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI
ALLEGATO XXVII
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L’UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
ALLEGATO XXVIII
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
2. Segnalazione delle vie di circolazione
ALLEGATO XXIX
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI
1. Proprietà intrinseche
2. Regole particolari d’impiego
ALLEGATO XXX
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI
1. Proprietà intrinseche
2. Codice da usarsi
Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
ALLEGATO XXXI
PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE
1. Proprietà intrinseche
2. Regole particolari d’impiego
ALLEGATO XXXII
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI
1. Proprietà
2. Regole particolari d’impiego
3. Gesti convenzionali da utilizzare
ALLEGATO XXXIII
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE
ALLEGATO XXXIV
VIDEOTERMINALI
REQUISITI MINIMI
ALLEGATO XXXV
AGENTI FISICI
A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO
B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO
ALLEGATO XXXVI
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
B. VALORI DI AZIONE
ALLEGATO XXXVII
RADIAZIONI OTTICHE
PARTE I – RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI
PARTE II – RADIAZIONI LASER
ALLEGATO XXXVIII
SOSTANZE PERICOLOSE – VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
ALLEGATO XXXIX
SOSTANZE PERICOLOSE – VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
PIOMBO e suoi composti ionici
ALLEGATO XL
SOSTANZE PERICOLOSE – DIVIETI
ALLEGATO XLI
SOSTANZE PERICOLOSE – METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI
ALLEGATO XLII
SOSTANZE PERICOLOSE – ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
ALLEGATO XLIII
SOSTANZE PERICOLOSE – VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
ALLEGATO XLIV
AGENTI BIOLOGICI – ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI
ALLEGATO XLV
AGENTI BIOLOGICI – SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO
ALLEGATO XLVI
AGENTI BIOLOGICI – ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
BATTERI e organismi simili
VIRUS
PARASSITI
FUNGHI
ALLEGATO XLVII
AGENTI BIOLOGICI – SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO
ALLEGATO XLVIII
AGENTI BIOLOGICI – SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI
AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 1
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 3 e 4
ALLEGATO XLIX
ATMOSFERE ESPLOSIVE – RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE
ALLEGATO L
ATMOSFERE ESPLOSIVE
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
ALLEGATO LI
ATMOSFERE ESPLOSIVE – SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE