Il Decreto Legislativo 106/09 entra in vigore a partire dal 20 agosto 2009, contiene ben 149 articoli che modificano in maniera incisiva il Decreto Legislativo 81/08, cosiddetto Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È bene precisare che il decreto integrativo e correttivo non prevede piccoli e semplici aggiustamenti al D. Lgs. 81/08 ma, per alcuni aspetti, introduce innovazioni tali da poter definire il provvedimento un vero e proprio “Nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro”.
Di seguito sono riportate le principali modifiche e integrazioni:
CAMPO DI APPLICAZIONE
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
LOTTA AL LAVORO IRREGOLARE
STRESS DA LAVORO-CORRELATO
DELEGA DI FUNZIONI
DVR E DATA CERTA
REDAZIONE DVR E DUVRI
DATORE DI LAVORO E COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
COMUNICAZIONE RLS
SISTEMA SANZIONATORIO
REATO E PRESCRIZIONE
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
PATENTE A PUNTI SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA
(Art. 3, comma 2)
Si ampliano e si precisano le novità che, oltre alle imprese di tutti i settori, riguardano i volontari della Croce Rossa, le forze armate e di polizia ed i vigili del fuoco per i quali verranno emanati appositi decreti in materia di salute e sicurezza sul lavoro entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
(Art. 3, comma 3-bis e 12-bis)
Mentre entro il prossimo 31 dicembre 2010 deve essere emanato un decreto che disciplina le cooperative sociali ed il volontariato della protezione civile.
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
(Art. 6, comma 8 m-bis)
Si dovranno elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento.
(Art. 6, comma 8 m-quater)
Nonché elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
(Art. 14, comma 1)
Il decreto definisce come irregolari i lavoratori non indicati, al momento di una visita ispettiva, nei documenti obbligatori. Nel caso di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell’azienda scatta la sospensione dell’attività.
La sospensione dall’attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con decreto del ministro del Lavoro. In attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle riportate nell’allegato I del D. Lgs. 81/08.
La reiterazione si ha quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un’altra similare. Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare – che scatta dalle ore 12 del giorno feriale successivo a quello dell’accertamento – è un atto di grande rilevanza il cui provvedimento può essere preso solo dagli Ispettori del Lavoro.
(Art. 13)
Mentre in materia di salute e sicurezza provvedono sia gli Ispettori del lavoro sia quelli della Asl. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, invece, la competenza è esclusiva del Corpo dei Vigili del Fuoco, a cui devono essere riferiti eventuali accertamenti effettuati da altri organi.
(Art. 28, comma 1)
Tale modifica avviene al fine di consentire la predisposizione di indicazioni operative, alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrante tra i cosiddetti nuovi rischi e, quindi, meritevole di una maggiore e approfondita attenzione.
(Art. 6, comma 8 m-quater)
Dopo le precedenti proroghe dell’entrata in vigore della valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato viene dato mandato alla Commissione Consultiva Permanente di definire le regole per la valutazione del suddetto rischio.
(Art. 28, comma 1-bis)
La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1 agosto 2010.
Vengono pertanto rinviate le urgenti e, talvolta, non necessarie analisi attualmente in uso con metodi e mezzi discontinui e, spesso, inconcludenti ai fini della salute e della sicurezza in quanto non perseguono obiettivi ma solo il rispetto della norma.
(Art. 16, comma 3 e 3-bis)
Questa integrazione prevede la possibilità che il soggetto delegato trasferisca a sua volta ad altri poteri e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne specifichi le condizioni, che sono le stesse – senza eccezioni – richieste per la delega.
Le funzioni subdelegate devono essere specifiche e deve esservi una previa intesa con il datore di lavoro. Esse, inoltre, non possono essere a loro volta delegate.
(Art. 28, comma 2)
La complessità della procedura necessaria ad ottenere la certezza della data viene semplificata, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei soggetti delle sicurezza in azienda.
Viene introdotto il principio per il quale possono essere sufficienti, ai fini della prova della data apposta sul DVR, insieme alla sottoscrizione obbligatoria da parte del datore di lavoro, quelle del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e del MC (Medico Competente) ove nominato, in alternativa alle procedure più complesse – quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio, delle Poste o l’utilizzo di un sistema di posta certificata.
Il DVR può essere tenuto su supporto informatico ed essere consultato soltanto in azienda.
(Art. 28, comma 3-bis)
Viene specificato nuovamente, così come era previsto nel D. Lgs. 626, che le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
(Art. 55, comma 3 e 4)
Mancata elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), originariamente punita con l’arresto o l’ammenda, ora punita con la sola ammenda.
REDAZIONE DUVRI
(Art. 26, comma 3-bis)
Non obbligatorietà di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per le attività oggetto di appalto che durino meno di 2 giorni:
[…] Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
DATORE DI LAVORO E COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(Art. 34, comma 1 e 1-bis)
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6 (casi in cui è prevista l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione obbligatoriamente all’interno dell’azienda, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.
(Art. 18, comma 1-bis)
Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni.
(Art. 18, comma 1, lettera aa)
Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) vengano comunicati al sistema informativo, per il tramite degli istituti assicuratori competenti (INAIL e IPSEMA). Inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l’attuale norma) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.
Per garantire l’immediata e corretta messa in atto della procedura, viene precisato che in fase di prima applicazione l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
Il nuovo decreto esprime una nuova filosofia dell’apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La logica applicata può essere sicuramente definita come di un generale abbassamento delle sanzioni previste dalla previgente norma. Realizza una rimodulazione dell’ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro e dirigente.
Datore di lavoro e dirigente
Il decreto:
– applica la più grave tra la sanzioni di cui al Testo Unico al solo caso in cui il datore di lavoro abbia del tutto omesso l’adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
– applica sanzioni più lievi (pena della sola ammenda alla quale si estende l’istituto della prescrizione) per le ipotesi di irregolarità parziali del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
– mantiene la sanzione del solo arresto ove le violazioni vengano realizzate in aziende a rischio immanente di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico.
mantiene la sanzione dell’arresto (sempre alternativo all’ammenda) per i datori di lavoro o i dirigenti che non forniscano ai lavoratori i necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
Preposto
Gli obblighi dei preposti sono generali e trasversali rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori; segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o dirigenti; frequenza di appositi corsi di formazione.
Pertanto il Nuovo Testo Unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali.
Di conseguenza, sono state eliminate dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo mentre in alcuni Titoli speciali connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi, vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle generali e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità.
Lavoratori
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento agli obblighi dei lavoratori i quali, come quelli dei preposti, sono generali e trasversali rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: osservanza delle disposizioni di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza; utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali); segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo; evitare operazioni o manovre che non rientrano nella loro competenza; partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed addestramento; sottoposizione ai controlli sanitari.
Il Nuovo Testo Unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze.
(Art. 43, comma 3: Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore)
Sempre relativamente agli obblighi dei lavoratori il nuovo testo unico abbassa i livelli delle sanzioni per i lavoratori, avanzata sia da parte sindacale che nell’ambito dei pareri di Camera e Senato.
(Art. 301) Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
Occorre rilevare modifiche anche all’istituto della prescrizione, dell’applicazione del D. Lgs 758/94 (che permette di estinguere il reato, trasformandolo in illecito amministrativo, mediante l’immediato adempimento e il contestuale pagamento di un importo pari a 1/4 della sanzione massima prevista per il reato originario).
Oggi, in conseguenza alle modifiche apportate dal D. Lgs 106/09, questa norma può essere applicata sia ai reati per i quali è prevista in alternativa la pena dell’arresto o dell’ammenda (esattamente come accadeva già ai tempi del D. Lgs 626/94 e della prima versione del D. Lgs 81/08), sia anche ai reati punti con la sola pena pecuniaria dell’ammenda. Questa modifica costituisce una novità significativa e di grande rilievo nell’applicazione processuale della materia sicurezza del lavoro.
Un’interessante considerazione, utile a tutti coloro i quali hanno recentemente ricevuto un verbale di prescrizione o una visita ispettiva dell’ASL o dell’Ispettorato del Lavoro, riguarda l’applicabilità delle norme penali e la loro variazione nel tempo.
Ricordiamo che, secondo i principi generali del diritto, la norma penale è personale, non può essere retroattiva, va applicata in modo preciso e circostanziato alla fattispecie prevista e non può essere applicata mediante analogia e, soprattutto, segue una regola di favore per il reo in caso di successione di leggi nel tempo.
“Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo“.
Si veda in particolare il secondo comma dell’Art. 2 del Codice Penale: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituiva reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali”.)
Per questa ragione, se un imprenditore ha ricevuto un verbale da parte di un organo ispettivo, potrebbe essere nella condizione di richiedere l’applicazione delle nuove sanzioni, anche se l’accertamento riguarda reati commessi prima del 20 agosto 2009.
Qualora sia stato accertato un reato ed emessa la prescrizione obbligatoria, qualora il contravventore non abbia provveduto al pagamento in via amministrativa di quanto dovuto e richieda l’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio, la Pubblica Amministrazione è tenuta a ricalcolare la sanzione e deve applicare la sanzione più mite.
Occorre ancora citare il fatto che se, dopo il 20/08/2009, una fattispecie non fosse più considerata reato dal D. Lgs. 81/08 aggiornato, ogni ipotesi sanzionatoria sarebbe del tutto inapplicabile per il venire meno di un presupposto fondamentale: la previsione di un fatto come reato.
Il presupposto per l’accesso a questa forma di sconto è il non aver ancora estinto il reato mediante il completamento della procedura dell’oblazione (pagamento della sanzione amministrativa convertita) prevista dal D. Lgs. 758/94 sopra citato.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
(Art. 14)
Riscrittura dell’articolo 14, che regola la sospensione dell’attività imprenditoriale, diretta a garantire il rispetto della regolarità delle condizioni di tutela sul lavoro. In particolare in esso viene specificato il concetto di reiterazione, che può comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale:
[…] Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I.
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
(Art. 30, comma 5-bis)
Una nuova integrazione al testo originario a favore delle piccole e medie imprese:
[…] La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
PATENTE A PUNTI SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA
(Art. 27, comma 1-bis e 2)
Una patente a punti per le imprese sicure che garantirà una corsia preferenziale per l’accesso agli appalti e ai finanziamenti pubblici.
Ai fini di una maggiore attenzione ai profili sostanziali della sicurezza il nuovo decreto inserisce un nuovo dispositivo che tende a mettere fuori mercato le aziende che abbiano sistematicamente violato le disposizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, essa è diretta a fornire un criterio certo e semplice (quali i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese edili, le quali verranno valutate tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.
Saranno soprattutto valutati elementi come la realizzazione delle attività di formazione e l’assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Mancanze o deficienze sotto questo punto di vista determineranno una riduzione dei punti assegnati.
L’innovativo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale – in sede, appunto di qualificazione dell’impresa – ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui azzeramento determini l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.
Come funzionerà la patente? Come per quella di guida, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nell’edilizia sarà attribuito un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito all’accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determinerà il blocco dell’attività e la chiusura dei cantieri.
Termini e condizioni più dettagliati per il funzionamento della patente dovranno poi essere individuati (dopo il confronto con le Regioni) con un decreto del Presidente della Repubblica.
In questo modo, sarà creato uno strumento di continua verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese edili. Inoltre, viene disposto che le parti sociali possano chiedere, con accordi interconfederali, la estensione del modello in parola ad altri settori economici.