Il Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori, con la circolare n° 4 del 2 febbraio fornisce alcuni chiarimenti relativi all’armonizzazione della disciplina degli ammortizzatori in deroga con il D.lgs. 148/2015.
Il Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori, con la circolare n° 4 del 2 febbraio fornisce alcuni chiarimenti relativi all’armonizzazione della disciplina degli ammortizzatori in deroga con il D.lgs. 148/2015.
A tal proposito è bene ricordare che sia la Cig che la mobilità in deroga sono regolati dalla vigente normativa in materia e da uno specifico Decreto Interministeriale (n° 83473/2014).
Pertanto alla luce del D.lgs. 148/2015, di riforma della disciplina sugli ammortizzatori sociali, ed alle modifiche apportate al D.I. n° 83473/2014 dalla legge di stabilità, il Ministero del lavoro ha ritenuto necessario puntualizzare alcuni aspetti concernenti la normativa in materia di Cig e mobilità in deroga.
La circolare sottolinea come le due discipline siano complementari e che laddove non sia diversamente indicato si debba far riferimento alla nuova normativa introdotto con il D.lgs. 148/2015.
Andando nel dettaglio:
Requisiti soggettivi
Per quanto riguarda la generalità dei lavoratori beneficiari continuano ad applicarsi, relativamente all’anzianità lavorativa, i 12 mesi previsti dal Decreto Interministeriale.
In riferimento agli apprendisti, viene previsto l’utilizzo della Cig in deroga per tutte le tipologie diverse da quella c.d. professionalizzante, esplicitamente escluse dai benefici dal D.lgs. 148/2015.
Per gli apprendisti assunti con contratto di tipo professionalizzante l’accesso alla Cig in deroga è prevista solo nel caso in cui siano dipendenti da imprese destinatarie del solo intervento straordinario la cui causale di intervento sia diversa dalla “crisi aziendale”.
Procedure
Anche in termini di presentazione delle richieste di conguaglio o rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori, la disciplina presa a riferimento sarà quella definita dal D.lgs. 148/2015 e quindi “entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo”.
Invece, riguardo ai termini di presentazione delle domande prevale quanto dettato dal Decreto Interministeriale che li fissa in “venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro”.
Contributo addizionale
La contribuzione addizionale per la Cig in deroga ha sempre fatto riferimento a quanto previsto dalla disciplina ordinaria, si applicherà pertanto quella introdotta dal D.lgs. 148/2015 che prevede un contributo variabile dal 9% al 15% a seconda della durata degli interventi.
Trattamento di fine rapporto
Al riguardo la circolare, coerentemente con quanto disposto dal D.lgs. 148/2015, colma un vuoto normativo che recentemente è stato anche oggetto di contenzioso e stabilisce che le quote di Tfr maturate durante il periodo di intervento della Cig in deroga rimangono in capo all’impresa.
In conclusione la circolare entra nel merito delle novità introdotte, sulla materia, con la legge di stabilità, ricordando il rifinanziamento per 250 milioni, il limite massimo per la durata delle integrazioni salariali, pari a 3 mesi ed infine la modifica apportata al Decreto Interministeriale alla mobilità in deroga in termini di durata massima che viene abbassata a 4 mesi, più due per le aree di cui al D.P.R. 218/78, rispetto ai precedenti 6 più due precedentemente previsti.
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